venerdì 25 febbraio 2011

Piano Casa Lombardia: quali normative per i centri storici?

Il Piano Casa è la legge approvata nel 2009 dal governo Berlusconi in Italia che prevedeva agevolazioni per la riqualificazione edilizia e l’ampliamento di edifici residenziali sia all’interno di zone agricole.

Approvata nella Regione Lombardia attraverso la Legge regionale 13 del 2009 questa normativa prende connotati diversi di regione in regione, adattandosi via via alle esigenze e alle peculiarità intrinseche in ogni territorio e in ogni città. E’ stato infatti necessario l’intervento della competenza regionale per rendere efficiente la legge nazionale perché solo la regione ha una conoscenza precisa del territorio e delle sue caratteristiche ed è in grado di limitare o ampliare il raggio d’azione della legge nei vari punti del territorio.

La Direzione Generale Territorio e Urbanistica della regione meneghina ha infatti emanato nello stesso 2009 la nota 104111 che va ad integrare proprio la legge regionale 13/2009 fornendo delle linee guida e un orientamento da seguire a tutte le amministrazioni locali della regione. Questa nota in particolare va a determinare l’attività, le concessioni e molto altro all’interno dei centri storici che rappresentano il punto più delicato per l’applicazione delle norme e la loro validità nel tempo senza entrare in contrasto con quelle che sono le leggi, normative e regolamenti vigenti all’epoca dell’approvazione del Piano Casa legge.

Tra le peculiarità del piano casa lombardo infatti vige tuttora la norma che esclude le possibilità dell’ampliamento volumetrico di edifici che si trovano all’interno di centri storici. Limitando questa particolare tipologia di intervento però il piano casa lombardo al contempo consente la sostituzione di immobili a destinazione residenziale che vanno in contrasto a livello architettonico con il contesto all’interno del quale vengono inseriti e collocati. Un intervento di questo genere deve essere autorizzato dalle apposite commissioni regionali che devono esprimere il loro parere e quindi pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tecnicamente le procedure da seguire per questa tipologia di interventi sono la domanda al Comune in cui è sito l’immobile che è tenuto alla verifica dei requisiti primari di validità e ammissibilità dell’edificio e delle sue peculiari caratteristiche. Il Comune infatti può rifiutare l’istanza se si scontra con i regolamenti comunali che riguardano gli spazi verdi e i parcheggi pertinenziali, aree obbligatorie i cui spazi sono ben definiti di Comune in Comune. A tal proposito la Commissione Paesaggio, già esistente anche prima del Regione Piano Casa, si pronuncia in base a valutazioni che prendono in considerazione l’impatto migliorativo che l’intervento ha in relazione al nucleo urbano di riferimento. Dopo la prima fase delegata ai Comuni, quest’ultimo trasmette la richiesta alla Struttura Paesaggio allegando tutto il materiale presentato dal proponente e il parere dell’Ufficio tecnico comunale o della commissione preposta.

La commissione regionale competente a sua volta deve pronunciarsi entro 60 giorni dall’istruzione della domanda. Da qui se la domanda viene rifiutata il Comune la restituisca al proponente negando la concessione, in caso di parere positivo invece rilascia il permesso a costruire, sempre però con il vincolo del regolamento comunale, ossia l’Ente può chiedere la modifica del progetto in alcune parti per renderlo compatibile con le ordinanze locali

A cura di Martina Celegato
Prima Posizione srl
Scrittura testi

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