sabato 16 ottobre 2010

Accollo muto casa - garanzie del subentrante

Cosa si intende innanzitutto per accollo del mutuo per l’acquisto della casa ? Con la definizione accollo del mutuo si fa riferimento ad un negozio contrattuale attraverso il quale si fa ricorso quando si ha intenzione di acquistare un’immobile ch risulta già gravato da un mutuo.

Nella procedura di accollo del mutuo gravato da ipoteca le banche devono rilasciare il loro consenso e di norma non liberano il mutua¬tario originario.

Tale circostanza avviene perché l’accollo non rappresenta un atto di tipo liberatorio, ma bensì un atto di natura cumulativa.

Ciò vuol dire che i responsabili del debito ipotecario sono raffigurati sia dalla parte contraente iniziale, sia dalla parte liberante.

Nell’ipotesi in cui il liberante non è in grado di poter far fronte al pagamento delle rate del mutuo, l’obbligo di rimborsare le rate del mutuo ricadrà sul mutuatario originario (che resta, dunque, soggetto coobbligato). In pratica concretizzato l’accollo, la banca non cambia debitore, ma ne assoggetta un ulteriore debitore.

Provando a fare un’accurata analisi : nel caso in cui si deve mettere in vendita la casa accollando all’acquirente la rimanente parte del mutuo ancora da pagare in conto prezzo, considerando che si continua a restare coobbligati al cospetto della Banca mutuante, con ogni rischio che ne possa conseguire.

Al limite si potrebbe avanzare richiesta di essere liberati, ma le banche creditrici (che devono fornire il loro assenso) di norma non svincolano il mutuatario primario.

Gli istituti di credito hanno la facoltà di non rilasciare la loro approvazione all’accollo del mutuo se ritengono che la persona subentrante non dia sufficienti garanzia di poter far fronte al rimborso del credito.

Per ulteriori informazioni connesse alla possibilità di accollo del mutuo della casa basta andare sul seguente sito: http://www.prestiti-in.it/confronta-mutui/1653/accollo-mutuo/

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